La Regione Lombardia ha approvato la L. 7/2017 per promuovere il recupero degli scantinati

 Questa legge si propone di “incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera”, promuovendo il recupero di seminterrati sia ad uso abitativo che commerciale.

Tuttavia per far diventare uno scantinato un’abitazione o un negozio ci sono alcuni limiti da rispettare:

  • Che lo scantinato sia stato realizzato, alla data di entrata in vigore della legge regionale, legittimamente;
  • Che il seminterrato faccia parte di un edificio serviti da opere di urbanizzazione primaria (i.e. rete idrica, strade, parcheggi, pubblica illuminazione ecc.);
  • Che sia stato conseguito il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, in particolare, i requisiti di aerazione e illuminazione possono sempre essere assicurati sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche;
  • Che l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non pussa essere inferiore a metri 2,40;
  • I volumi dei vani e locali seminterrati non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità;
  • Che non siano adibiti a luoghi di culto.

E’ importante sottolineare che il recupero degli scantinati non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione e il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT (Piani di Governo del Territorio) e dei regolamenti edilizi, restando, tuttavia, valide le norme dell’art. 72 L.r.12/2005.

Tuttavia se il recupero avviene con opere edilizie comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo. Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d’uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo; se, invece, avviene senza opere edilizie il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, fatte salve, in ogni caso, le norme relative alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali

Se recupero comporta la creazione di una unità abitativa autonoma il Comune deve trasmettere alle ATS comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.

Entro il 26 luglio 2017, cioè centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, i Comuni potranno escludere parti dei lori territori dall’applicazione della norma per esigenze legate alla tutela paesaggistica o igienico sanitaria, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo.
La legge sul recupero dei seminterrati esclude a priori le zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua.

 

Se, dunque, risiedete in Lombardia e avete uno scantinato da risistemare non c’è altro da fare che aspettare il fatidico 26 luglio, per dare spazio alle vostre idee.