L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E/2017, ha chiarito che il bonus per l’acquisto di immobili in classe A o B è cumulabile col bonus del 50% sull’acquisto di case ristrutturate.

 

Se avete acquistato un immobile, destinato a prima abitazione, in classe energetica A o B nel 2016, direttamente da un’impresa di costruzioni, avrete diritto ad una detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata. Tale detrazione non si applica esclusivamente sull’IVA applicabile sul prezzo dell’ immobile ma anche sulle eventuali pertinenze come, ad esempio, i garages. Facendo un esempio pratico, su un acquisto di 100.000 euro l’IVA sarà pari a 4.000 euro e ne potranno essere detratti 2.000 dalla dichiarazione dei redditi.

Ma non è tutto. L’Agenzia delle Entrate, nella guida alla dichiarazione dei redditi, ha specificato che, nel caso in cui si acquisti un appartamento all’interno di un immobile interamente ristrutturato dall’impresa, si può cumulare il “bonus sull’IVA” con la detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto.

Vediamo più nel dettaglio questo bonus. Innanzitutto la spesa massima prevista dalla normativa è di 96.000 euro e l’immobile dev’essere acquistato entro i 18 mesi successivi alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, svolti sia da un’impresa di costruzioni/ristrutturazioni che di cooperative edilizie, che abbiano interessato l’intero immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto, però, un’importante precisazione: volendo cumulare le due agevolazioni, il bonus ristrutturazioni va calcolato al netto del 50% dell’Iva, per cui ci si è già avvalsi dell’agevolazione. Ciò significa che, ad esempio, nel caso di prima casa, la casa pagata 100.000 euro più l’IVA (104.000 euro) dovrà essere calcolato il 25% del prezzo totale pagato meno la detrazione, ovvero il 25% di 102.000 euro.

Passiamo ora alle modalità per usufruire di questa agevolazione; La detrazione è suddivisa in 10 quote costanti nell’arco dell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

E’ importante ricordare che non si applicano agli eventuali acconti versati nel 2015, anche nel caso in cui il rogito sia stato stipulato nell’anno successivo, essendo operativa dal 2016 ma ricomprende gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2017.