bonus prima casa
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Ai sensi dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19989 del 27 luglio 2018, il bonus prima casa è stato esteso anche a chi ha già un immobile di proprietà, nello stesso Comune, dato in affitto. Si interviene ancora una volta dunque sul fronte delle agevolazioni previste per chi compra casa, concedendo la possibilità di beneficiare di questo speciale bonus, messo a punto per l’acquisto dell’abitazione principale, anche per chi possiede già una prima casa con contratto di locazione, e pertanto non utilizzabile.

Il requisito principale per beneficiare di tale bonus è il non possesso di altro immobile destinato all’abitazione. Quest’ultimo sussiste anche qualora il contribuente sia già in possesso di una casa per la quale, però, si dimostri l’impossibilità a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

L’agevolazione prevista dalla Corte di Cassazione assume particolare rilevanza per tutti i contribuenti che, prima dell’acquisto della seconda casa, risultino già titolari di immobili nello stesso Comune per i quali, tuttavia, venga a mancare il diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione. In sintesi, il proprietario deve dimostrare di non poter vivere nell’immobile di suo possesso:

“Pur conservando il possesso mediato del bene, è privato della detenzione e conseguentemente, per quanto qui rileva, della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione.

Per stabilire se si ha o meno diritto al bonus prima casa, ci si appella al principio dell’idoneità all’abitazione della casa già posseduta, da valutarsi non soltanto in senso oggettivo ma anche soggettivo in relazione allo scopo abitativo della famiglia e dell’acquirente.

Buone notizie, quindi, per tutti coloro che hanno dato in affitto un immobile: secondo tale recente sentenza, l’opportunità di accedere al bonus prima casa sarebbe godibile anche in questi casi.